settembre 13, 2018

Diagnosi Energetica

Il DLgs102/14 introduce per le grandi aziende e per le aziende energivore, l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni.

Con la diagnosi energetica si costruiscono i flussi elettrici, termici, idrici e di trasporto dell’azienda. Il risultato consente di distribuire i consumi energetici e i relativi costi, per tipologia di utilizzo e per linea di prodotto/servizio, con l’obbiettivo di ottenere un inquadramento della prestazione energetica globale dell’azienda.

Si individuano le aree con maggiore potenziale di efficientamento e si definiscono gli interventi che massimizzano il risparmio. La diagnosi energetica è quindi il punto di partenza del percorso che conduce all’efficienza energetica.

Lo STUDIO MANSI nello svolgere le diagnosi energetiche segue lo standard internazionale UNI CEI 16247 che prevede:

  • Riunione iniziale finalizzata alla presentazione dell’attività. Organizzazione del gruppo e della metodologia di lavoro. Definizione di: obiettivi, scopo, limiti, livello di dettaglio e accuratezza della diagnosi energetica, nonché dei bisogni e delle attese del cliente.
  • Raccolta dati caratteristici del sito.
  • Indagini tecniche per ispezionare edifici, impianti e strumentazione presente, finalizzate a valutare il consumo energetico e le condizioni di operatività.
  • Valutazione critica e rielaborazione dei dati raccolti: con l’attribuzione dei consumi energetici alle diverse aree di processo e servizio, con la ricostruzione dei modelli energetici adeguati alle dimensioni del sito. Ricostruzione degli schemi di flusso e dei bilanci energetici, individuazione dei KPI (Key Performance Indicators) e/o dei consumi specifici confrontabili con la media di mercato o con i parametri riportati nei BREFs (Best Available Techniques Reference Document) di settore.
  • Identificazione e valorizzazione degli interventi di risparmio energetico sugli impianti di processo e di servizio, sugli edifici e sui sistemi di trasporto. Analisi del possibile accesso a contributi quali i Titoli di Efficienza Energetica e preparazione di un Piano di miglioramento energetico.
  • Stesura e presentazione della relazione finale.

 

DATI

La qualità delle informazioni ei dati raccolti durante i sopralluoghi sono la base di una corretta diagnosi energetica. Le informazioni da raccogliere sono cosi articolate:

  • dati complessivi del sito
  • energie elettriche/termiche in ingresso
  • acqua in ingresso/uscita
  • P&Id del processo
  • schemi di distribuzione degli impianti di servizio
  • dati tecnici relativi ad impianti di autoproduzione
  • dati dei sistemi di misura presenti sul sito
  • trasporti interni/esterni
  • piani di miglioramento esistenti
  • potenziali progetti in essere per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica

Lo STUDIO MANSI, mediante l’ausilio di un questionario e di una apposita check-list, assiste guida il cliente nell’eseguire indagini mirate e campagne di misura specialistiche appositamente ritagliate sulle esigenze del cliente.

 

RELAZIONE FINALE

Rappresenta lo strumento di importanza fondamentale per il management aziendale. Contiene tutte le informazioni rilevanti sulla gestione dell’energia all’interno dei processi aziendali e sulle possibili soluzioni per una maggiore efficienza. Il report è articolato come segue:

  • Management Summury

Attività svolte, metodologia di analisi, debolezze e punti di forza dell’azienda, piani di miglioramento e relativi suggerimenti per la realizzazione

  • Energy Audit

Informazioni generali sugli impianti di processo, sulle utilities di stabilimento, sulla strumentazione instalalta; dettaglio, livello di approfondimento e limiti della diagnosi; realizzazione dei modelli dei consumi elettrici-termici-idrici-frigoriferi e relativa definizione dei consumi specifici

  • Energy Efficiency Opportunities

Mediante giustificazione tecnico/economica valutazione degli interventi di miglioramento energetico, di efficientamento sia gestionali che impiantistici e opportunità di ottenimento di TEE e/o altri contributi e/o possibilità di accesso ad apposite linee di finanziamento; individuazione delle migliori metodologie per il monitoraggio dei risparmi.

Lo STUDIO MANSI fornirà al proprio cliente, mediante una valutazione delle performance energetiche, un piano di miglioramento basato sulla definizione dei possibili interventi di risparmio energetico, con relativo livello di priorità e con la possibilità di approfondimento con successive analisi di fattibilità di dettaglio.

  • Decreto legislativo 102/2014

Il Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014 rappresenta il recepimento italiano della direttiva europea 2012/27/UE che definisce il quadro normativo a cui le aziende sono tenute a conformarsi in tema di efficienza energetica. Le principali novità introdotte sono:

  • L’obbligo per le «grandi aziende»¹ per le imprese «energivore»² di effettuare una diagnosi energetica entro il 5/12/2015 e successivamente ogni quattro anni, conformi alle indicazioni dell’Allegato 2 dello stesso decreto
  • L’esenzione da tale obbligo per le aziende che abbiano in essere in Sistema di Gestione certificato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001, oppure UNI EN ISO 14001 ed EMAS purché all’interno di questi ultimi due sia stata svolta un’indagine energetica conforme all’Allegato 2 dello stesso decreto
  • Presenza di sanzioni nel caso di non adempimento agli obblighi

L’ALLEGATO 2 del decreto contiene i criteri minimi che le diagnosi energetiche devono rispettare per essere considerate al fine dell’adempimento all’obbligo.

¹ Per grande impresa si intendono quelle realtà con più di 250 dipendenti, fatturato maggiore a 50 mln€ oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 mln€ [def. 2003/361/CE]

² Si considerano energivore le imprese con un consumo di energia (elettrica o gas) > 2,4 GWh/anno e con un’incidenza del costo energetico annuo sul fatturato > 3% [def. Art 39 del Decreto Legge n°83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge 134/2012]

Le diagnosi energetiche realizzate dallo STUDIO MANSI sono conformi ai dettami del Decreto e valide per l’adempimento al nuovo obbligo introdotto.